Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina per la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica». Il Decreto ha, in tal modo, istituito una nuova tipologia di responsabilità, ascrivibile agli Enti riconosciuti e non riconosciuti, ma non riferibile «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (art. 1, comma 3, del Decreto). La natura della responsabilità dell’Ente viene dal Decreto definita “amministrativa”, anche se, nella sostanza, essa prefigura un paradigma di imputazione di nuova generazione, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e, comunque, per molti tratti assimilabile a quello di matrice penale. Suggeriscono una simile conclusione le prerogative di cognizione attribuite in materia al giudice penale e l’applicabilità della normativa processualpenalistica al procedimento per l’accertamento dell’illecito de societate e per l’irrogazione delle relative sanzioni. Più precisamente, il Decreto definisce la predetta responsabilità quale «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato» (art. 1, comma 1, del Decreto), ancorandone la configurabilità ad un novero di presupposti rigidamente predefiniti.
La responsabilità amministrativa dell’Ente può configurarsi soltanto qualora il reato presupposto sia commesso da persone fisiche in rapporto qualificato con la persona giuridica. Al riguardo occorre puntualizzare che la responsabilità degli enti è propria e diretta; ne deriva che la persona fisica autrice del reato viene chiamata a rispondere della propria condotta secondo le norme penali, mentre l’Ente, ai sensi del Decreto, è sanzionabile “per fatto proprio” nella misura in cui abbia omesso di adottare strumenti e procedure idonee a prevenire la commissione del reato.
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l’adozione di un “modello di organizzazione, gestione e controllo”, il quale svolge una funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati previsti, ma soprattutto consente all’Ente di ottenere un’esenzione o una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi siano commessi.
La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Revvity Italia Spa ha lo scopo di creare un ambiente di lavoro improntato alla trasparenza e alla fiducia, promuovendo l’adozione di strumenti volti a prevenire condotte illecite e/o poste in essere in violazione dei principi etici adottati dalla società.
Nel rispetto della normativa applicabile, Revvity Italia SpA incoraggia i propri legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e dipendenti nonché tutti gli altri soggetti terzi che interagiscono con la società a segnalare qualsiasi violazione rilevante di cui gli stessi vengano a conoscenza, senza timore di ritorsioni e con la garanzia della massima riservatezza e tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblowing).
Revvity Italia SpA informa di aver adottato un sistema di segnalazione conforme alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea 2019/1937, che prevede un software di segnalazione tramite il quale è possibile comunicare con l'OdV, in forma riservata o anonima, per iscritto o in forma orale. Link di registrazione My Governance - v4.0
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, vi invitiamo ad inviare una e-mail all'indirizzo: odv.italia@revvity.com.